Negli ultimi anni diverse imprese che (spesso incautamente) avevano adottato in via facoltativa gli Ias/Ifrs oppure avevano perso l’obbligo di applicarli (ad esempio società fuoriuscite da gruppi quotati), hanno avvertito l’esigenza, soprattutto per motivi di semplificazione amministrativa, di ritornare alle regole del Codice civile (e dei principi Oic) per redigere il proprio bilancio d’esercizio.
L’abbandono degli Ias/Ifrs e il ritorno ai principi contabili nazionali era però caratterizzato da una elevata incertezza, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, in quanto con il Dlgs 38/2005 è stato disciplinato il passaggio agli Ias (cosiddetta Fta: «First time adoption»), ma non il caso inverso, ovvero il ritorno ai principi contabili nazionali (cosiddetta Lta: «Last time adoption»). Sebbene con la riforma del bilancio ad opera del Dlgs 139/2015 e la conseguente emanazione dei nuovi principi Oic si è addivenuti ad un significativo avvicinamento delle regole contabili nazionali con quelle internazionali, permangono ancora importanti differenze tra i principi contabili Ias/Ifrs e gli Oic (si pensi al trattamento del leasing), cosicché il passaggio dai primi ai secondi può determinare effetti che devono essere opportunamente “gestiti”, anche sotto il profilo fiscale.
Le regole
Il quadro normativo e le regole applicative della Lta sono stati delineati di recente, con le modifiche apportate al Dlgs 38/2005 a opera della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) e con la conversione del Dl n. 22/2019 (Dl «Brexit»), nonché con la pubblicazione da parte dell’Oic della bozza di un principio contabile ad hoc. Tale bozza, riprendendo un tentativo del 2012 mai approdato ad una versione definitiva, è in consultazione sino a domani, 15 ottobre.
L’allargamento della platea
La legge di Bilancio 2019 ha introdotto il nuovo articolo 2-bis del Dlgs 38/2005, il quale stabilisce che le società che non hanno titoli quotati hanno la «facoltà» di applicare i principi contabili internazionali. Questo determina un allargamento della platea dei soggetti che possono abbandonare gli Ias/Frs e tornare agli Oic (si veda il Sole 24 Ore del 24 luglio scorso), platea che ora comprende, tra gli altri, le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari che non hanno titoli quotati come, ad esempio, le banche di credito cooperativo (per le quali si applicano comunque le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia con le comunicazioni del 15 marzo e del 19 aprile scorsi).
La riserva contabile
Il Dl Brexit convertito ha, invece, introdotto il nuovo articolo 7-bis del Dlgs 38/2005 il quale (comma 2) prevede che il saldo degli effetti contabili derivanti dal ritorno alle regole di redazione del bilancio secondo il Codice civile, se positivo, deve confluire in una riserva indisponibile che non è utilizzabile (tra l’altro) per la distribuzione ai soci e per l’aumento di capitale, ma può servire per coprire perdite di esercizio, purché dopo l’impiego degli utili disponibili e della riserva legale e salvo reintegro con gli utili degli esercizi successivi. Questa particolare riserva, comunque, si “libera” solo a seguito del realizzo delle plusvalenze o attraverso gli ammortamenti e le svalutazioni dei plusvalori iscritti.
La bozza del principio contabile in consultazione, dedicata a disciplinare la prima applicazione degli Oic per i soggetti che in precedenza utilizzavano altre regole contabili, prevede, in linea di principio, un’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali (ovvero come se fossero sempre stati applicati) alla data di transizione, che è quella di apertura del primo bilancio comparativo (1° gennaio 2019 se il primo bilancio Oic sarà il 2020). Il saldo patrimoniale degli effetti della transizione è imputato a riserva di patrimonio netto, al netto degli eventuali effetti fiscali.
Sono tuttavia ammesse eccezioni a tale applicazione retroattiva che ricorrono quando questa risulta eccessivamente onerosa oppure quando i suoi effetti siano irrilevanti ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice civile. L’appendice A riporta un elenco di situazioni in cui (salvo diversa opzione) la non applicazione della retroattività non necessita di spiegazioni. La nota integrativa deve riportare, tra l’altro, le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali, la data di transizione e una riconciliazione del patrimonio netto dalla quale emergano le differenze di prima applicazione.
Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni
Fonte: Il Sole 24 Ore, 14.10.2019