Con l’entrata in vigore del nuovo principio contabile internazionale Ifrs 16 «Leasing» sono state introdotte significative novità per la contabilizzazione dei contratti di leasing nei bilanci dei locatari.
A partire dai bilanci degli esercizi con inizio da o dopo il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il principio contabile internazionale Ifrs 16 «Leasing», che ha sostituito il previgente Ias 17.
In base al nuovo principio contabile, le entità devono verificare, alla data di stipula di un contratto, se lo stesso contiene o rappresenta un leasing e, in particolare, devono verificare se in forza di tale contratto avviene il trasferimento tra le parti del diritto di controllare l’utilizzo di un bene identificato per un periodo di tempo stabilito in cambio di un corrispettivo.
L’identificazione di un contratto di leasing ai fini contabili, non si basa quindi sulla forma legale del contratto stesso ma sulla sua sostanza e cioè sulla presenza dei seguenti elementi distintivi:
- ha per oggetto un bene specifico
- concede a una parte il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall’utilizzo del bene e il diritto di dirigerne l’utilizzo.
Il bene di un contratto di leasing è specifico anche nel caso in cui non è indicato esplicitamente nel contratto ma viene identificato nel momento in cui è reso disponibile al locatario. Inoltre, per identificare un bene specifico, il locatore non deve avere alcun diritto sostanziale di sostituzione del bene lungo il periodo di utilizzo.
L’ottenimento dei benefici economici di un bene da parte di un locatario può avvenire attraverso l’utilizzo, il possesso o la possibilità di darlo in sub-leasing.
Infine, il locatario ha il diritto di dirigere l’utilizzo del bene se, lungo tutto il periodo d’utilizzo, può assumere le decisioni inerenti la finalità e le modalità di utilizzo del bene. Se queste ultime sono predeterminate nel contratto, il locatario ha comunque il diritto di dirigere l’utilizzo di tale bene, se:
- ha il diritto, lungo il periodo d’utilizzo, di impartire istruzioni operative sull’utilizzo del bene, oppure
- ha progettato il bene in modo tale da predeterminarne le finalità e le modalità d’utilizzo.
Dall’analisi devono essere esclusi tutti i diritti «protettivi» del fornitore, cioè i diritti che hanno la sola finalità di proteggere gli interessi del proprietario del bene.
Una volta identificato un leasing, l’entità che svolge il ruolo di locatario deve rilevare nel proprio bilancio, quando il bene è reso disponibile, una passività rappresentante l’obbligazione a pagare in futuro i canoni e in contropartita un’attività per il diritto d’utilizzo del bene («right-of use asset»).
Per determinare la passività del leasing, il locatore deve stimare la durata di utilizzo del bene tenendo in considerazione le eventuali opzioni di rinnovo e/o di risoluzione anticipata previsti nel contratto e identificare tutti i pagamenti da fare al locatore lungo la durata e alla scadenza del leasing.
Gli importi sopra identificati, con la sola esclusione dei pagamenti variabili non basati su indici o tassi, come per esempio i pagamenti basati sul fatturato o sull’utilizzo del bene, dovranno essere attualizzati applicando un tasso di sconto, che potrà essere il tasso di interesse implicito del contratto, ove disponibile, oppure il tasso di finanziamento marginale del locatario.
L’attività per il diritto d’utilizzo sarà, invece, pari al valore della passività del leasing più eventuali costi diretti iniziali, eventuali pagamenti effettuati prima della decorrenza del leasing e la stima degli eventuali costi che dovranno essere sostenuti per lo smantellamento, rimozione del bene, ripristino del sito in cui è ubicato il bene.
Dopo la rilevazione iniziale, la passività del leasing sarà valutata al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, mentre l’attività per il diritto d’utilizzo sarà sottoposta a un processo di ammortamento lineare lungo la durata del leasing o lungo la vita utile del bene sottostante se il locatario al termine del leasing acquisirà la proprietà del bene.
Il locatario ha la facoltà di escludere dal modello di contabilizzazione sopra descritto i soli leasing che hanno una durata uguale o inferiore ai 12 mesi e i leasing relativi a beni che hanno un modico valore.
Francesco Caligiore
Fonte: Il Sole 24 Ore, 22.10.2019